HomepageImpresaEsteroGli obblighi informativi nei confronti dei migranti
Estero
29 Dicembre 2023
Gli obblighi informativi nei confronti dei migranti
I giudici della Cassazione hanno ribadito il diritto degli stranieri di ottenere una compiuta informazione in merito alle procedure per accedere alla domanda di asilo.
L’art. 10 del Testo Unico sull’Immigrazione (D.Lgs. 286/1998) riconosce allo Stato il diritto di respingere o vietare l’ingresso allo straniero che si trova in una delle condizioni seguenti:
non munito di validi documenti di soggiorno;
espulso o dichiarato inammissibile nel territorio Schengen;
dichiarato come soggetto pericoloso per la sicurezza nazionale;
più generale, non ha i requisiti richiesti dalle vigenti normative.
Tuttavia, la procedura di respingimento (o refoulement come si dice nel gergo del diritto internazionale) non può essere adottata nei confronti degli stranieri che hanno richiesto asilo politico o il riconoscimento dello status di rifugiato, nonché verso coloro che sono destinatari di misure di protezione temporanea per motivi umanitari.
Pertanto, al migrante che approda nel nostro Paese dopo un attraversamento irregolare della frontiera o a seguito di salvataggio in mare, una volta condotto negli appositi punti di crisi (hotspot) per le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, deve essere assicurata adeguata informazione sui seguenti aspetti:
procedura di protezione internazionale;
programma di ricollocazione in altri Stati membri dell’Unione europea;
possibilità di ricorrere al rimpatrio volontario assistito.
A tal fine, la direttiva comunitaria n. 32/2013 ha previsto che ogni Stato membro garantisca a favore dei migranti un servizio di...