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Imposte e tasse 24 Luglio 2019

Gli oneri deducibili per gli agricoltori


Nella dichiarazione dei redditi per l’anno 2018, per il secondo dei 3 anni stabiliti dalla legge, i coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (iap) iscritti nella gestione previdenziale apposita, non dichiarano i redditi dominicale e agrario dei terreni coltivati direttamente. Il beneficio si estende ai soci delle società semplici in possesso dei predetti requisiti professionali. Infatti l’art. 1, c. 44 L. 232/2016 dispone che, per gli anni 2017, 2018 e 2019, i redditi dominicale e agrario non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 D.Lgs 99/2004, iscritti nella previdenza agricola. Tale esenzione produce inevitabili riflessi in materia di oneri deducibili e detraibili, in quanto gli imprenditori agricoli non possono portare in deduzione due tipologie di oneri deducibili e detraibili che sono strettamente legate ai redditi dei terreni. Si tratta dei contributi di bonifica versati ai consorzi obbligatori gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito imponibile; siccome i redditi dei terreni dei coltivatori diretti e Iap sono esclusi da Irpef, questi oneri non possono essere dedotti. Non opera nemmeno la detrazione del 19% sugli interessi passivi relativi a prestiti e mutui agrari di ogni specie, che sono deducibili nel limite dei redditi dei terreni...

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