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IVA 29 Giugno 2026

Gruppi Iva e fusioni tra rappresentanti

La risposta n. 128/2026 ammette, in caso di fusione tra società rappresentanti di distinti Gruppi Iva, l’ingresso immediato nel Gruppo Iva dell’incorporante delle società già incluse nel Gruppo Iva dell’incorporata, dalla data di efficacia giuridica della fusione.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate 25.06.2026, n. 128 esamina la fusione per incorporazione tra 2 capogruppo bancarie, entrambe rappresentanti di distinti Gruppi Iva, e chiarisce se le società del Gruppo Iva dell’incorporata possano confluire sin da subito nel Gruppo Iva dell’incorporante.Nel caso concreto, Alfa è rappresentante del Gruppo Iva Alfa dal 1.01.2019, Beta è rappresentante del Gruppo Iva Beta dal 1.01.2025. Alfa acquisisce il controllo di Beta tramite OPAS il 28.07.2025, quindi dopo il 1.07.2025. Il progetto di integrazione prevede la fusione per incorporazione di Beta in Alfa con efficacia giuridica dal 20.04.2026, con retrodatazione contabile e fiscale al 1.01.2026.Il nodo interpretativo nasce dal combinato disposto degli artt. 70-ter e 70-quater D.P.R. 633/1972. L’art. 70-ter, c. 1 richiede che il vincolo finanziario (controllo di diritto) esista almeno dal 1.07 dell’anno precedente; l’art. 70-quater, c. 5 estende tale requisito anche all’ingresso di nuovi soggetti in un Gruppo Iva già esistente. Poiché Alfa acquisisce il controllo di Beta il 28.07.2025, il vincolo finanziario sarebbe ritenuto instaurato solo dal 1.07.2026, con ingresso “ordinario” di Beta e delle sue controllate nel Gruppo Iva Alfa dal 1.01.2027. L’Istante valorizza l’effetto tipico della fusione ex art. 2504-bis c.c.: l’incorporante subentra a titolo universale in tutti i diritti e obblighi dell’incorporata, inclusi quelli Iva e quelli inerenti a regimi...

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