Entro il 30.09.2024 dovrà essere effettuata la comunicazione per l'opzione alla costituzione del Gruppo Iva, con effetti dal 1.01.2025. Di seguito analizziamo il presupposto soggettivo, i vantaggi e gli svantaggi derivanti da questa opzione.
A partire dal 1.01.2018, la disciplina del c.d. “Gruppo Iva” (ex artt. da 70-bis a 70-duodecies D.P.R. 633/1972 e D.M. 6.04.2018) è utilizzabile in alternativa alla liquidazione Iva di Gruppo già disciplinata dall’art. 73, c. 3 D.P.R. 633/1972. La disciplina unionale del Gruppo Iva si rinviene nell'art. 11 Direttiva 2006/112/Ce che definisce il “Gruppo Iva” come un unico soggetto passivo Iva, anche se formato da un insieme di persone (fisiche o giuridiche), stabilite nel territorio dello stesso Stato membro, giuridicamente indipendenti, ma vincolate tra loro attraverso rapporti finanziari, economici e organizzativi.
I principali vantaggi derivanti dal Gruppo Iva sono i seguenti:
ottimizzare il ciclo finanziario collegato all’Iva attraverso la previsione di una procedura unificata di compensazione e di versamento del tributo (infatti, attraverso la costituzione del Gruppo Iva i partecipanti al Gruppo danno vita ad un nuovo soggetto passivo d’imposta che, esclusivamente ai fini Iva, si sostituisce ad essi e li rappresenta unitariamente nell’applicazione del tributo);
evitare l’indetraibilità da pro-rata, determinando in tal modo un legittimo risparmio d’imposta in capo alle società del Gruppo che svolgono attività esenti;
porre gli obblighi Iva unicamente in capo al soggetto rappresentante del Gruppo.
Possono far parte del Gruppo Iva i soggetti passivi che...