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IVA 04 Aprile 2026

Gruppo Iva, il credito annuale non è cedibile al consolidato fiscale

Con la risposta all’interpello n. 88/2026, l'Agenzia ha negato la cedibilità del credito Iva annuale del Gruppo Iva al consolidato fiscale, ribadendo l'autonomia soggettiva del Gruppo e il principio di compensazione omogenea tra medesimi soggetti.

Nella risposta all’interpello 30.03.2026, n. 88 l’Agenzia delle Entrate ha analizzato una questione di sicuro interesse pratico ovvero la possibilità di cedere al consolidato fiscale il credito Iva annuale maturato dal Gruppo Iva mediante compilazione del rigo VX6 del modello dichiarativo Iva. La risposta dell'Agenzia è negativa e si fonda sulla natura giuridica del Gruppo Iva quale autonomo soggetto passivo d'imposta.Il Gruppo Iva, disciplinato dal Titolo V-bis del D.P.R. 633/1972 e dal D.M. 6.04.2018 in attuazione dell'art. 11 della Direttiva 2006/112/CE, è un soggetto distinto dai propri partecipanti: a seguito della sua costituzione, i singoli aderenti perdono l'autonoma soggettività Iva, il Gruppo si identifica con una propria partita Iva (avente anche valenza di codice fiscale) ed è titolare di tutti i diritti e obblighi Iva, per il tramite del rappresentante ex artt. 70-septies e 70-octies D.P.R. 633/1972. Su questo presupposto si innesta il divieto previsto dall'art. 4, cc. 3 e 4 D.M. 6.04.2018: il credito Iva annuale o infrannuale del Gruppo non può essere utilizzato in compensazione (ex art. 17 D.Lgs. 241/1997) con i debiti per altre imposte e contributi dei partecipanti. Il fondamento risiede nel principio generale (ribadito dalla risoluzione 15.11.2017, n. 140/E) secondo cui la compensazione opera esclusivamente tra debiti e crediti del medesimo soggetto, salvo deroghe normative specifiche.La diversità soggettiva tra il Gruppo Iva (titolare del...

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