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Società 21 Aprile 2021

Guerra di posizione sull’atto costitutivo di start-up innovativa

Secondo il Consiglio di Stato è “illegittimo” il D. M. Mise 17.02.2016 e le modalità esclusivamente online si presterebbero a manovre criminali, ma la vittoria del Notariato riporta le lancette dell’orologio ai tempi del cartaceo per una delle formule imprenditoriali più in voga del momento.

Nervosismo tra le start-up innovative dopo la recente sentenza del Consiglio di Stato (sent. 29.03.2021, n. 2643) sull’illegittimità della costituzione online gratuita tramite la Camera di Commercio, in accoglimento dell’appello del Notariato contro la sentenza 10004/2017 del Tar di Roma. In pratica, il Notariato ha chiesto e ottenuto che si dichiarasse illegittimo il D.M. Mise 17.02.2016 “Modalità di redazione degli atti costitutivi di società a responsabilità limitata start-up innovative”. Motivo: la redazione online dell’atto costitutivo e dello statuto potrebbe essere sfruttata per aggirare i controlli in materia di Srl. Più oltre forniamo le possibili soluzioni. La pronuncia riguarda la redazione alternativa degli atti ex art. 10-bis, D.L. 24.01.2015. Il Consiglio di Stato ha accolto la posizione del Consiglio nazionale del Notariato, il quale lamentava un vizio nella norma attuativa (appunto il D.M. Mise 17.02.2016) dove si stabilisce che “l’atto costitutivo e lo statuto, ove disgiunto, sono redatti in modalità esclusivamente informatica”. Quest’ultima disposizione, prevedendo la redazione “esclusivamente informatica” dell’atto costitutivo e dello statuto, escluderebbe la modalità alternativa per eccellenza: redazione per atto pubblico con intervento del notaio. Non solo: la procedura prevista dal decreto Mise conterrebbe un vuoto legislativo che...

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