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Imposte e tasse 13 Maggio 2020

Guida alle sospensioni da emergenza Covid-19

La circolare della Agenzia delle Entrate 6.05.2020, n. 11/E ha esaminato alcuni aspetti relativi alla moratoria per gli adempimenti tributari di cui all'art. 62 D.L. 18/2020, secondo cui le scadenze fino al 31.05 sono rinviate al 30.06.

Alcuni ricorderanno che già ai primi di aprile, la circolare 3.04.2020, n. 8/E, dell'Agenzia delle Entrate aveva precisato che la fatturazione non era da considerare un adempimento sospeso, poiché ha ripercussioni di natura commerciale e anche per consentire all'acquirente il diritto della detrazione Iva. In coerenza con tale interpretazione, ora l'Agenzia conferma che nemmeno la trasmissione telematica dei corrispettivi è sospesa in quanto è imprescindibile dalla memorizzazione dei corrispettivi, adempimento quest'ultimo non rinviato come per l'emissione della fattura. Quindi, il dettagliante che memorizza il corrispettivo (adempimento equivalente alla precedente emissione dello scontrino fiscale) deve anche procedere alla trasmissione, essendo i 2 adempimenti strettamente collegati. Tra i termini sospesi figura invece quello del 30.04 relativo alla dichiarazione annuale Iva per l'anno 2019, la quale pertanto potrà essere presentata entro il 30.06.2020; il maggior termine è anche a beneficio dei soggetti non residenti che si sono identificati in Italia o che operano mediante un rappresentante fiscale. I contribuenti che si avvalgono del rinvio al 30.06 per la trasmissione della dichiarazione Iva non possono compensare il credito Iva annuale con altre imposte, tributi o contributi di importo superiore a 5.000 euro; ovviamente nulla vieta che i contribuenti presentino comunque la dichiarazione per ottenere il...

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