Dal 15.06.2020 e fino al 13.08.2020 (o dal 25.06 al 24.08 se l'istanza è in capo all'erede) è possibile presentare istanza per il riconoscimento della misura istituita dall'art. 25 D.L. 34/2020.
Il contributo a fondo perduto spetta a tutti coloro che esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario con ricavi/compensi/volume d'affari non superiori a 5 milioni di euro nel 2019 (da non ragguagliare ad anno). Sono quindi inclusi, tra gli altri: società di professionisti (così come chiarito dalla circolare 13.06.2020, n. 15/E), ditte individuali, Snc e Sas, che producono reddito d'impresa a prescindere dal regime contabile adottato (quindi compresi forfettari e minimi), Srl, Spa, Sapa, stabili organizzazioni di soggetti non residenti.
Sono invece esclusi, per espressa previsione normativa:
• soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza;
• enti pubblici;
• intermediari finanziari e partecipate di cui all'art. 162-bis Tuir;
• professionisti non iscritti a una cassa di previdenza privata, bensì alla Gestione Separata Inps, che hanno diritto all'indennità di € 600 ex art. 27 del decreto “Cura Italia”, nonché i co.co.co. iscritti alla gestione separata Inps;
• professionisti “ordinistici”, ossia che sono iscritti a una cassa professionale di previdenza privata;
• lavoratori dello spettacolo che hanno diritto all'indennità di € 600 ex art. 38 decreto “Cura Italia”;
• lavoratori dipendenti.
Sono esclusi, inoltre, coloro che svolgono...