Durante queste assemblee saranno da prendere a volte decisioni con future conseguenze non di poco conto. Il periodo pandemico ha portato a perdite di fatturati non omogenee in tutti i settori e gli stessi provvedimenti presi per fronteggiare le conseguenze non hanno avuto lo stesso impatto sulle varie realtà coinvolte. Alcuni provvedimenti hanno in parte “ristorato” delle categorie senza invece considerare l'impatto sulle filiere ed esse legate. Da ciò si evince che ogni azienda dovrà attentamente valutare la propria situazione principalmente nell'ottica della continuità aziendale.
Molto è stato scritto negli ultimi mesi in merito al comportamento da tenersi da parte di revisori e sindaci in merito alle loro relazioni nelle società più strutturate ove i presidi di allerta già esistono e sono presenti, ma come comportarsi nelle società di piccole dimensioni ove le figure di controllo spesso coincidono con gli stessi soci?
Le “contromosse” anti-pandemiche legate alle scelte di bilancio si possono riassumere in 4 provvedimenti principali che si vanno a sommare con quanto posto in essere dal Governo sul fronte del sostegno economico e finanziario:
- rivalutazione dei beni, anche solo civilistica;
- sospensione degli ammortamenti relativamente alle immobilizzazioni materiali che immateriali;
- deroga alla copertura delle perdite;
- ricapitalizzazione con eventuale credito d'imposta.
La sospensione o riduzione degli ammortamenti che, in prima istanza sembrava, in alcuni casi una soluzione pratica e di buon senso e che ha invece rivelato all'atto pratico le seguenti insidie: rende indispensabile formare delle riserve di natura indisponibile che potranno essere liberate soltanto nel momento della ripresa a conto economico della quota di ammortamento sospeso. La deroga non ha valenza dal punto di vista fiscale e genera una fiscalità differita passiva obbligando alla gestione del doppio binario.
La deroga alla copertura delle perdite è il provvedimento che maggiormente comporta la responsabilità dell'organo amministrativo in quanto la norma presenta comunque un'insidia in quanto rimangono in vigore gli art. 2446, c. 1 e 2482-bis, cc. da 1 a 3 C.C. in materia di Spa e Srl, infatti, le disposizioni menzionate impongono agli amministratori l'obbligo di convocazione senza indugio dell'assemblea quando il capitale si riduce di oltre 1/3; la norma fa riferimento alle perdite dell'esercizio 2020, nulla è previsto in merito ad eventuali ulteriori perdite post 2020 entro la data di convocazione dell'assemblea. Le norme sulla crisi d'impresa, salvo ulteriori modifiche o sospensioni, dovrebbero rientrare in vigore nell'ultima parte del presente anno.
La ricapitalizzazione invece in alcuni casi sembra la via più indicata o la sola percorribile.
In definitiva, le situazioni già precarie pre-Covid che hanno subito ulteriore aggravamento patrimoniale e finanziario nel corso del 2020 e nel primo periodo del 2021 dovranno essere maggiormente valutate in merito alle conseguenze successive alla mancata ripresa dopo l'utilizzo delle prime 3 delle 4 possibilità appena prese in considerazione.
