Per definire il regime impositivo applicabile in Italia alle plusvalenze da partecipazione realizzate in ambito internazionale, occorre porre in concorrenza l'applicazione delle norme di diritto interno italiano con le norme convenzionali. Le plusvalenze imputabili a soggetti residenti per partecipazioni in soggetti ed enti non residenti verranno attratte a tassazione in Italia sulla base del principio della tassazione mondiale; per converso, per i soggetti non residenti che realizzano plusvalenze da partecipazioni in Italia si applicherà il principio della territorialità come codificato all'art. 23 del Tuir.
L'effetto impositivo della norma domestica sarà limitato dall'impatto della norma convenzionale che, in materia di plusvalenze, nella maggior parte dei casi, prevede l'allocazione del diritto impositivo, in via esclusiva, in capo allo Stato della residenza del percipiente. Al riguardo la norma pattizia di riferimento è l'art. 13 del modello OCSE. L'art. 23, c. 1, lett. f) del Tuir prevede l'assoggettabilità a imposizione in Italia per i capital gains realizzati da persone fisiche non residenti, così come richiamato dall'art. 151, c. 2 del Tuir per le società ed enti non commerciali. Pertanto, vengono attratte a tassazione tutte le plusvalenze connesse a partecipazioni in qualsiasi tipo di società (di capitali o di persone) residenti in Italia.
In via generale, è necessario...