Imposte e tasse
08 Novembre 2022
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul fringe benefit nel 2022
Con la circolare 4.11.2022, n. 35/E l’Agenzia delle Entrate si è espressa in materia di “Misure fiscali per il welfare aziendale” di cui all’art. 12, D.L. 9.08.2022, n. 115 (cd. Decreto Aiuti-bis), convertito, con modificazioni, dalla L. 21.09.2022, n. 142.
Si ricorda che il Decreto Aiuti-bis ha stabilito, soltanto per il periodo d’imposta 2022, che il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente, nonché le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, non concorrono a formare il reddito imponibile, ai fini Irpef, nel limite complessivo di 600 euro, in deroga a quanto previsto dall’art. 51, c. 3 del Tuir.
La circolare n. 35/E/2022 si esprime, in primis, in merito all’ambito soggettivo dell’intervento normativo, chiarendo che i lavoratori beneficiari delle nuove disposizioni sono quelli già individuati dall’art. 51, c. 3 del Tuir, ovvero i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilato, chiarendo inoltre la possibilità di un’erogazione ad personam.
Successivamente, la circolare si esprime in merito all’ambito oggettivo dell’intervento normativo, fornendo chiarimenti sulle tipologie di fringe benefit previste e sul nuovo limite di esenzione.
In merito alle tipologie di fringe benefit, sono da includere anche le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. In particolare, sono compresi i rimborsi per:
le utenze riguardanti immobili a uso abitativo posseduti o...