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Imposte e tasse 31 Luglio 2020

I chiarimenti dell'Agenzia per le cessioni di vino, olio, aceto e mais

Con 2 risposte le Entrate hanno fornito istruzioni per l'applicazione del Regime speciale Iva nelle cessioni di olio, aceto e vino e per la corretta aliquota Iva nelle cessioni di trinciato, pastone e insilato di mais

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta 228/2020, ha affermato che un agricoltore che produce e commercializza vini, aceto e olio, derivanti dalla coltivazione di viti e ulivi propri, potrà applicare il regime speciale Iva previsto per i produttori agricoli, consistente nella detrazione forfetizzata dell'Iva assolta sugli acquisti, determinata applicando le percentuali di compensazione. Tali produzioni rientrano tra quelle strumentali e funzionali all’attività principale che il legislatore ha voluto incentivare, in quanto rappresentano una valorizzazione dei beni agricoli coltivati. I prodotti inoltre sono inclusi nella Tabella A, parte I, allegata al D.P.R. 633/1972 che beneficiano dell’aliquota Iva ridotta. Per restare in tema di agricoltura, l'Agenzia ha pubblicato anche la risposta 221/2020 che ha fornito chiarimenti per la corretta aliquota Iva da applicare alle cessioni di alcuni prodotti a base di mais. In particolare, è stato affermato che per trinciato, insilato e pastone di mais, in richiamo della voce doganale 23.08, l'aliquota Iva da applicare è fissata al 10%.

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