Tali codici tributo sono quelli che devono utilizzare i beneficiari-imprese che hanno consumato l’energia elettrica e il gas. Differenti codici invece saranno istituiti per l’utilizzo di tali crediti da parte dei cessionari, nel caso di cessione.
I codici tributo sono:
- 6983 per il credito per le imprese energivore (ottobre e novembre);
- 6984 per il credito per le imprese gasivore (ottobre e novembre);
- 6985 per il credito per le imprese non energivore (ottobre e novembre), con contatori di almeno 4,5 Kw;
- 6986 per il credito per le imprese non gasivore (ottobre e novembre).
Appena sono disponibili i conteggi degli importi del credito spettante, è possibile utilizzare il credito, senza che occorra alcun visto (che invece occorre in caso di cessione) o certificazione. Viceversa, se si è optato per richiedere l’informazione al fornitore di energia elettrica/gas, occorrerà attendere la sua risposta, considerando i 60 giorni (dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta) che il fornitore ha a disposizione per rispondere; pertanto, considerando come fine del periodo di spettanza il 30.11.2022, i 60 giorni scadono il 29.01.2023 e si avrà tempo fino al 31.03.2023 per utilizzarlo.
Vale la pena ricordare che ad oggi i Modelli per la comunicazione della cessione dei crediti energetici ad oggi sono quelli istituiti dal provvedimento 30.06.2022, n. 253445 e dal recentissimo provvedimento del 6.10.2022, n. 376961, che prevedono rispettivamente la cessione dei crediti del 1° e 2° trimestre 2022 e la cessione dei crediti del 3° trimestre 2022. Per tali crediti sono stati appunto istituiti i codici tributo che possono utilizzare i cessionari (ossia dal 7720 al 7731 a seconda del soggetto e del trimestre), mentre per quanto riguarda i mesi di ottobre e novembre sia per le imprese energivore/gasivore che non, non è ancora stato aggiornato un modello per la cessione, né istituiti i codici tributo di riferimento. Giova comunque rammentare che tali crediti (3° trimestre e ottobre-novembre) potranno essere utilizzati, sia dal beneficiario “diretto” che dal cessionario entro il 31.03.2023; pertanto, avranno più tempo per l’utilizzo rispetto al 1° e 2° trimestre che invece devono essere utilizzati entro il 31.12.2022.
