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Società 22 Gennaio 2019

I crediti sorti nel corso della liquidazione coatta amministrativa


Ai sensi dell'art. 212 L.F. le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo nell'ambito di una procedura di liquidazione coatta amministrativa sono distribuite secondo l'ordine stabilito nell'art. 111 L.F., ovvero: 1) crediti prededucibili; 2) crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge; 3) creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito ammesso. Previo il parere del comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione, il commissario può distribuire acconti parziali, sia a tutti i creditori, sia ad alcune categorie, anche prima che siano realizzate tutte le attività e accertate tutte le passività. Le domande tardive per l'ammissione di crediti o per il riconoscimento di diritti reali non pregiudicano le ripartizioni già avvenute e possono essere fatte valere sulle somme non ancora distribuite. Costituisce principio granitico in giurisprudenza che, nella procedura di liquidazione coatta amministrativa, tutti i diritti di credito, compresi quelli prededucibili (ossia i crediti così definiti da una specifica disposizione di legge, ovvero “sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali” di cui all'art. 111, c. 2, L.F.) sono tutelabili in via dichiarativa, esclusivamente nelle forme di cui agli artt. 201, 207 e 209 L.F., atteso che la previsione di un'unica sede...

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