Ai sensi dell'art. 212 L.F. le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo nell'ambito di una procedura di liquidazione coatta amministrativa sono distribuite secondo l'ordine stabilito nell'art. 111 L.F., ovvero:
1) crediti prededucibili;
2) crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge;
3) creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito ammesso.
Previo il parere del comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione, il commissario può distribuire acconti parziali, sia a tutti i creditori, sia ad alcune categorie, anche prima che siano realizzate tutte le attività e accertate tutte le passività. Le domande tardive per l'ammissione di crediti o per il riconoscimento di diritti reali non pregiudicano le ripartizioni già avvenute e possono essere fatte valere sulle somme non ancora distribuite.
Costituisce principio granitico in giurisprudenza che, nella procedura di liquidazione coatta amministrativa, tutti i diritti di credito, compresi quelli prededucibili (ossia i crediti così definiti da una specifica disposizione di legge, ovvero “sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali” di cui all'art. 111, c. 2, L.F.) sono tutelabili in via dichiarativa, esclusivamente nelle forme di cui agli artt. 201, 207 e 209 L.F., atteso che la previsione di un'unica sede...