La disciplina del recesso del socio di una Srl è stabilita dall'art. 2473 C.C. secondo cui l'atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità. In ogni caso il diritto di recesso compete, senza condizioni, ai soci che non hanno consentito:
al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società;
alla sua fusione o scissione;
alla revoca dello stato di liquidazione;
al trasferimento della sede all'estero;
all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo;
al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modifica dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468 C.C.
Nel caso di società contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno 180 giorni; l'atto costitutivo può prevedere un preavviso di durata maggiore purché non superiore a un anno.
Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima o se è deliberato lo scioglimento della società.
I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio...