I limiti alle retribuzioni dei collaboratori sportivi
La Riforma dello Sport stabilisce che, nel settore dilettantistico, il lavoro sportivo sia contrattualizzato come lavoro autonomo o collaborazione coordinata e continuativa; entrambe le forme sono soggette a specifici limiti di retribuzione
La normativa in vigore dal 1.07.2023 in ambito sportivo prevede la presunzione del lavoro in forma autonoma o di collaborazione coordinata e continuativa nello sport dilettantistico e di conseguenza l’applicazione delle normative specifiche per queste forme contrattuali, a eccezione delle agevolazioni introdotte dal legislatore tramite il D.Lgs. 36/2021.
Tra le disposizioni che è necessario non trascurare vi è il rispetto dell’assenza di fine di lucro, disciplinata dall’art. 8 del medesimo Decreto, ma che riprende analogo contenuto previsto dai D.Lgs. 112 e 117/2017 di Riforma del Terzo settore e dell’impresa sociale e che quindi i sodalizi sportivi devono rispettare.
La normativa in oggetto stabilisce che “si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:
la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse...