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Gestione d'impresa 16 Dicembre 2020

I nuovi criteri per classificare i debitori in default

Dal 1.01.2021 le banche dovranno applicare criteri più rigorosi: cosa cambia per le persone fisiche e le imprese, iniziando dalla Centrale rischi.

A proposito delle nuove regole UE in materia di classificazione dei debitori in default (inadempienza di un'obbligazione verso la banca) che banche e intermediari finanziari non bancari dovranno applicare a decorrere del prossimo 1.01, non è errato affermare che “piove sul bagnato”. Si tratta, infatti, di regole molto più restrittive rispetto alle attuali e che dovranno applicarsi in un momento di forte stress per l'economia in generale, soprattutto per la crisi di liquidità che affligge persone fisiche e imprese. È l'art. 178 Regolamento UE n. 575/2013 sui requisiti di capitale delle banche che ha introdotto specifiche disposizioni sulla definizione di default, e che ha dato mandato all'EBA (Autorità Bancaria Europea) di emanare linee guida sull'applicazione di tale definizione e alla Commissione Europea di adottare un Regolamento delegato sulla misura della soglia di rilevanza delle esposizioni in arretrato, documenti emanati, rispettivamente, nel 2016 e nel 2017.
Sulla base di tali indicazioni, la Banca d'Italia ha emanato 2 comunicazioni, il 26.06.2019 e il 15.10.2020, con le quali ha dato informazioni e fornito chiarimenti alle banche, valide anche per gli intermediari finanziari non bancari (es.: società di leasing, di factoring ed erogatori di credito al consumo) circa i criteri applicativi delle nuove regole.
Tali soggetti sono tenuti a classificare un'esposizione in default quando il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni su un'esposizione creditizia rilevante. I giorni di arretrato sono calcolati a partire dal giorno successivo alla data in cui gli importi dovuti per capitale, interessi e commissioni non sono stati corrisposti, e per quanto riguarda la soglia di rilevanza, questa si articola in 2 componenti, limiti assoluto e relativo, ed è differenziata a seconda che si tratti di persona fisica o PMI e impresa:
- persona fisica o PMI (clientela retail): limite assoluto pari a 100 Euro, limite relativo 1% dato dal rapporto tra l'ammontare complessivo scaduto e/o sconfinato e l'importo complessivo di tutte le esposizioni creditizie della banca verso il debitore;
- imprese: limite assoluto pari a 500 Euro, limite relativo 1% dato dal rapporto tra l'ammontare complessivo scaduto e/o sconfinato e l'importo complessivo di tutte le esposizioni creditizie della banca verso il debitore.
Va da sé che al superamento delle soglie, e se non sussistono altre valutazioni sulla probabilità che il debitore adempia alle sue obbligazioni, scattano le segnalazioni alle Centrali Rischi in relazione all'importo del credito concesso, con la conseguenza che il debitore rientrerà nella categoria dei “cattivi pagatori”.
Per uscire dallo stato di default devono trascorrere almeno 3 mesi dal momento in cui non sussistono più le condizioni per classificare il debitore in tale stato: nell'arco di tempo saranno valutati il comportamento e la situazione finanziaria del medesimo debitore che, trascorsi i 3 mesi, potrà essere riclassificato in stato di non default qualora la sua migliorata qualità creditizia sia effettiva e permanente.
Secondo la regola generale il default di una singola esposizione comporta l'automatico default di tutte le esposizioni in essere del debitore nei confronti della stessa banca/intermediario. Tuttavia, nel caso delle PMI con esposizioni complessive inferiori a 1 milione di euro, la banca può decidere di applicare la definizione di default a livello di singola linea di credito.
Il debitore potrà essere classificato in default anche nel caso in cui disponga di linee di credito non utilizzate presso la stessa banca e che potrebbero compensare gli inadempimenti in essere, il divieto di compensazione è assoluto.
In ordine al c.d. “effetto contagio”, secondo le nuove regole le banche dovrebbero censire le connessioni tra i propri clienti, al fine di identificare i casi in cui il default di un debitore possa generare effetti negativi sulla capacità di rimborso di un altro debitore ad esso connesso, con la conseguenza che anche quest'ultimo potrebbe considerarsi inadempiente. In tal senso, è bene prestare attenzione alle connessioni tra imprese, determinate da relazioni di controllo, collegamenti di diversa natura o legami di filiera.