La modifica interessa soltanto le parole “euro 65.000” cambiate in “euro 85.000” nell'art. 54, lett. a) L. 190/2014 e pertanto il limite dovrebbe applicarsi all’anno 2022: di conseguenza, i contribuenti forfetari che nel 2022 supereranno la soglia dei 65.000 euro ma non quella degli 85.000 nel 2023, resteranno nel regime forfetario. Se, invece, dovessero superare la soglia degli 85.000 euro nel 2022, nel 2023 usciranno dal regime agevolato.
Altra novità sta nella previsione di un’ulteriore soglia che farebbe scattare l’uscita in corso d’anno come previsto in passato per il regime dei minimi (D.L. 98/2011) ove però la previsione normativa disponeva che, al superamento dei 45.000 euro, occorreva rettificare tutte le fatture emesse nell’anno integrandole con l’Iva, perciò una disposizione ben più onerosa della presente. A partire dal 2023, chi supererà il limite di ricavi/compensi pari a 100.000 euro uscirà immediatamente dal regime forfetario; quindi, cesserà di avere la tassazione agevolata al 15% e dovrà emettere fatture con applicazione dell’Iva a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del limite dei 100.000 euro.
Si pensi, per esempio, a un professionista forfetario che fino al 29.10.2023 era a 95.000 euro, poi il 30.10.2023 con la fattura n. 20 pari a 15.000 supera la soglia, si ritiene che, dal tenore della norma, a partire da quella stessa fattura n. 20 si debba aggiungere l’Iva alla fattura, lasciando quindi invariate le precedenti. Di converso, sempre a partire da tale data, dovrebbe essere possibile anche detrarsi l’Iva delle fatture d’acquisto.
Oltre alle novità riassunte, il soggetto che desidera aderire/rimanere nel regime forfetario dovrà comunque rispettare anche le seguenti condizioni:
- non superare la soglia di 20.000 euro, nell’anno precedente l’accesso, di spese per lavoro accessorio, dipendente, collaboratori, lavoratori a progetto, associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, tirocinanti estivi;
- non superare la soglia di 30.000 euro, nell’anno precedente l’accesso, di reddito da lavoro dipendente o assimilato (la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato;
- non avere partecipazioni, in contemporanea con il regime forfetario, in Snc, Sas, associazioni professionali, imprese familiari (la presenza della partecipazione implica la fuoriuscita a partire dall’esercizio successivo);
- non aver partecipazioni, in contemporanea con il regime forfetario, di controllo (diretto o indiretto) in Srl o associazioni in partecipazione che svolgano direttamente o indirettamente le stesse attività economiche del forfetario, da verificare avendo riguardo alla Sezione ATECO dell’attività concretamente e sostanzialmente svolta (la presenza della partecipazione con le suddette condizioni implica la fuoriuscita a partire dall’esercizio successivo);
- non aver emesso fatture prevalentemente nei confronti di datori o ex datori di lavoro (dei 2 esercizi precedenti) o soggetti a loro riconducibili;
- non avvalersi di regimi speciali Iva o di determinazione forfettaria del reddito;
- essere residenti in Italia;
- non effettuare cessioni di fabbricati/terreni edificabili.
