I paletti del Codice del Terzo settore su APS e ODV
Molti enti associativi, attratti dalla normativa di favore dettata dalla riforma, incontrano difficoltà nel connotarsi come tali a causa di alcune condizioni peculiari e ostative poste dalla norma.
In questi mesi, molte associazioni stanno percorrendo le loro strade per sfociare in una delle forme stabilite dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore). Le scelte più gettonate dalle associazioni vanno verso la direzione dell'Organizzazione di volontariato (ODV) e dell'Associazione di promozione sociale (APS), rispettivamente definite, nella nuova formulazione, agli artt. 32 e 35 del Cts. Le ragioni sono da ricercare, oltre che nel funzionamento dell'ente, anche nel regime di particolare vantaggio fiscale previsto: basti ricordare gli specifici regimi fiscali di vantaggio agli artt. 84 e 85 del Codice del Terzo settore, che decommercializzano alcune attività specifiche che, altrimenti, sarebbero attratte molto facilmente verso la sfera della commercialità. Inoltre, con riferimento alle sole attività commerciali svolte da ODV e APS, è previsto all'art. 86 un regime particolarmente vantaggioso di determinazione del reddito commerciale forfettario.
Non tutti gli enti hanno però i requisiti per poter rientrare nel mondo delle APS o delle ODV. Per cominciare, stiamo parlando di associazioni, per cui le fondazioni e i comitati (non costituiti sotto forma di associazione) non potranno assumere la qualifica di APS o ODV. Le associazioni che intendono assumere la forma di APS o ODV devono inoltre fare attenzione a una circostanza inibente per tutti gli enti che si avvalgono di collaborazioni, a qualsiasi titolo, per il...