Sulla base di quanto previsto dal “Decreto Rilancio” (D.L. 34/2020), l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza, nella definizione delle analisi di rischio utili ai fini dei controlli fiscali per il periodo d'imposta 2018, devono tenere conto anche del livello di affidabilità fiscale conseguito dal contribuente nel 2019. Per effetto di tali disposizioni, dunque, la valutazione del punteggio di affidabilità fiscale in termini di analisi del rischio, dovrà essere effettuata combinando assieme i punteggi dei 2 periodi di riferimento: il 2018 e il 2019.
Ovviamente ciò comporta che anche la possibilità di migliorare i punteggi ISA del 2019 dovrà essere valutata guardando non solo all'anno in oggetto, ma anche a quello precedente. Giusto per capire cosa può significare, proviamo a formulare un esempio concreto.
Supponiamo che un contribuente abbia ottenuto per il periodo d'imposta 2018 un giudizio di affidabilità fiscale leggermente insufficiente, con un voto finale complessivo pari a 5. Questo basso punteggio 2018 potrebbe essere sterilizzato e ricondotto alla sufficienza sulla base delle previsioni del "Decreto Rilancio", per effetto di un giudizio di affidabilità fiscale 2019 superiore al punteggio 7 (occorre infatti ricordare che per gli ISA il punteggio di 6 è considerato ancora negativo). Se invece il nostro contribuente nel periodo d'imposta 2019 non ha...