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Imposte e tasse 02 Aprile 2019

I punti oscuri del regime forfetario


Le persone fisiche, i professionisti e gli imprenditori che applicano il regime forfetario (L. 190/2014) sono aumentati sensibilmente in confronto allo scorso anno, ma molti lo stanno applicando senza avere la certezza di essere nel giusto poiché le cause ostative non sono chiare. Si ricorda che le cause di esclusione del regime forfetario sono in parte nuove del 1.01.2019 e sono contenute nel comma 57 della L. 190/2014, come risulta dopo le modifiche apportate dall'ultima legge di bilancio. Le persone fisiche che svolgono attività professionale o di impresa con ricavi o compensi 2018 di ammontare non superiore a 65.000 euro non possono aderire al forfetario se rientrano in regimi speciali ai fini IVA (esempio: agenzie di viaggio) e di regimi forfetari di determinazione del reddito, per esempio l'agriturismo. L'esercizio di attività soggette a regimi speciali, come precisato nella circolare 10/E/2016, preclude l'accesso al regime per tutte le altre attività eventualmente svolte, anche se non soggette a un regime speciale; sembra che se il regime speciale sia rinunciabile, esercitando l'opzione poi si può applicare il regime forfetario. L'unica eccezione è quella dei produttori agricoli che rientrano nel reddito agrario entro i limiti di cui all'art. 32 TUIR, i quali, essendo titolari di un reddito fondiario e non, invece, di un reddito di impresa, possono applicare il regime forfetario per le altre...

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