IVA 02 Dicembre 2024

I requisiti sostanziali dell’Iva hanno il primato su quelli formali

La Corte di Giustizia Europea (causa C-624/23) si è pronunciata sul diritto alla detrazione Iva nel caso di mancata emissione regolare della fattura da parte di un soggetto non registrato ai fini Iva, quando è surrogata dalle indicazioni esposte in un verbale di una verifica fiscale.

Il Tribunale amministrativo di Varna (Bulgaria) ha sottoposto alla Corte UE talune questioni pregiudiziali relative all’Iva. In particolare, con la prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva Iva debba essere interpretata nel senso che essa osta alla normativa di uno Stato membro in conformità alla quale il destinatario di una cessione soggetta all'Iva è privato del diritto a detrarla, nel caso in cui il fornitore, da una parte, non abbia adempiuto l'obbligo, previsto dalla normativa nazionale, di depositare una domanda di registrazione ai fini dell'Iva e abbia emesso nei confronti del destinatario fatture che non indicano l'Iva e, dall'altra, abbia redatto, nel corso di una verifica fiscale, un verbale che indicava tale Iva, senza però essersi registrato.Per il Giudice comunitario il diritto alla detrazione Iva costituisce parte integrante del meccanismo dell'Iva e, in linea di principio, non può essere soggetto a limitazioni. In particolare, tale diritto va esercitato immediatamente per tutte le imposte che hanno gravato le operazioni effettuate a monte. Tuttavia, tale diritto alla detrazione è subordinato al rispetto di requisiti e, in particolare, di quello, previsto dall'art. 168, lett. a) della Direttiva, secondo il quale l'Iva di cui si chiede la detrazione deve essere in raccordo con definiti presupposti oggettivi e soggettivi.Nel caso in questione le fatture di cui trattasi facevano menzione unicamente della base...

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