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Società
11 Maggio 2023
I rischi dell’estendere troppo i confini delle società agricole
La tendenza a voler allargare i confini della stringente normativa relativa alle società agricole non dove portare ad un punto di non ritorno che comporterebbe gravi conseguenze fiscali e non solo.
La norma che disciplina le società agricole è il D.Lgs. 99/2004 e sue successive modificazioni che, all’art. 2, fissa i paletti per poter definire agricole quelle società che per loro natura sarebbero società commerciali, vale a dire le S.n.c., le S.a.s., le S.r.l. e le S.p.a. In particolare, i requisiti base sono:
la ragione sociale (se trattasi di società di persone) o denominazione sociale (se trattasi di società di capitali) deve contenere l’indicazione “società agricola”;
l’oggetto sociale deve prevedere l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'art. 2135 c.c.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 50/E/2010, dedicata alle società agricole e alle loro possibilità, ai sensi dell’art. 1, c. 1093 L. 296/2006, di optare per la determinazione del reddito su base catastale (possibilità non prevista per le S.p.a.) ha voluto precisare come il principio di esclusività dell’attività agricola non viene meno “quando la società pone in essere delle attività strumentali a quella principale per il conseguimento dell’oggetto sociale” e sul tema il D.L. 179/2010 ha introdotto una modifica sostanziale all’art. 2 D.Lgs. 99/2004 introducendo nel medesimo articolo che: “non costituiscono distrazione dall'esercizio esclusivo delle attività agricole la locazione, il...