L'Agenzia delle Entrate fuga definitivamente i dubbi sul trattamento fiscale dei buoni pasto riconosciuti ai lavoratori per i periodi di smart working.
Con risposta a interpello n. 123/2021, l'Agenzia delle Entrate indica il trattamento fiscale dei buoni pasto riconosciuti ai lavoratori che svolgono l'attività in lavoro agile. Nello specifico, era stato chiesto se il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto, erogato in favore dei lavoratori agili, non concorra alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 51, c. 2, lett. c) del Tuir, ossia fino all'importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui siano in formato elettronico.
L'Agenzia delle Entrate ricorda che la ratio sottesa a tale regime fiscale di favore è ispirata dalla volontà di detassare le erogazioni ai dipendenti che si ricollegano alla necessità del datore di lavoro di provvedere alle esigenze alimentari del personale che durante l'orario di lavoro deve consumare il pasto. Si rammenta inoltre che il buono pasto può essere corrisposto dal datore di lavoro in favore dei dipendenti assunti sia a tempo pieno che a tempo parziale e anche se l'articolazione dell'orario di lavoro non prevede una pausa per il pranzo, tenendo ovviamente conto della circostanza che la realtà lavorativa è sempre più caratterizzata da forme di lavoro flessibili (D.M. 122/2017).
La normativa fiscale non prevede tra l'altro una definizione delle prestazioni sostitutive di mensa, limitandosi a stabilire la non concorrenza al reddito nei...