E alla fine è giunta la tanto attesa circolare sui forfettari 2019!
La circolare 10.04.2019, n. 9/E ha finalmente dipanato i dubbi e le incertezze che attanagliavano il regime dei forfettari dopo le modifiche subite dalla legge di Bilancio 2019.
Procedendo al passo con la circolare viene in primis fornito un chiarimento sui diritti d'autore: gli stessi concorrono alla verifica della soglia dei 65.000 euro solo se correlati con l'attività di lavoro autonomo svolta; quindi, per esempio, il geometra che scrive articoli pedagogici e percepisce per questi diritti d'autore, non dovrà computarli per verificare la soglia di accesso al regime dei forfettari quale geometra.
Quindi si apre l'ingente parentesi delle cause ostative, che si possono raggruppare in due macro aree:
A. le cause ostative in re ipsa: quelle di cui all'art. 1, c. 57, lett. a), b), c) L. 190/2014;
B. le cause ostative da valutare: quelle di cui all'art. 1, c. 57, lett. d) e d-bis) L. 190/2014.
La macro area A comprende tutte quelle attività che, in quanto svolte in regime speciale IVA o in regime forfettario di determinazione del reddito, implicano l'incompatibilità con il regime forfettario e perciò una causa ostativa tout court. Si pensi, ad esempio, alla vendita di sali e tabacchi, all'editoria, alle agenzie di viaggio, all'agricoltura, all'agriturismo, ecc. Pertanto, l'esercizio di un'attività esclusa preclude...