La definizione tecnica di volontario è data dal legislatore della Riforma all'interno dell'art. 17, c. 2 D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) laddove si definisce il volontario come la persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
Sul punto, il Ministero del Lavoro ha chiarito con specifica nota del 9.07.2020, che si considera volontario non solo chi svolge l'attività di interesse generale, ma anche chi è investito della titolarità di una carica sociale (tipicamente, nel consiglio direttivo) di un ente del Terzo settore (ETS), ovviamente senza la percezione di un compenso.
Inoltre, l'art. 17, c. 1 tiene a specificare che l'attività prestata dal volontario deve essere non occasionale; ai sensi del c. 6, non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
Ancora, la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito...