I principi contabili internazionali demandano allo IAS 12 il trattamento contabile delle imposte correnti e differite. Va però precisato che poche indicazioni sono fornite qualora, come spesso accade, il trattamento fiscale di un'operazione o di una posta di bilancio sia caratterizzata da elementi di incertezza. Tale aspetto, ritenuto particolarmente importante, anche alla luce di applicazioni non uniformi che spesso hanno minato il principio di comparabilità dei bilanci, è stato affrontato nel dettaglio dallo IASB che, in data 7.06.2017, ha pubblicato l'interpretazione IFRIC 23 - Uncertainty over Income Tax Treatments. La suddetta interpretazione, di recentissima omologazione, si applica a partire dai bilanci riferiti ad esercizi aventi inizio il 1.01.2019 o data successiva.
L'obiettivo del documento è quello di chiarire come applicare i requisiti relativi alla rilevazione e alla valutazione (di cui allo stesso IAS 12) quando vi sia incertezza sui trattamenti ai fini dell'imposta sul reddito. Trattandosi di un'interpretazione nell'ambito dello IAS 12, va tenuto presente che è applicabile alle sole imposte che prevedono la determinazione di una base imponibile quale differenza tra ricavi e costi, escludendo quindi le imposte indirette. Con riferimento al sistema tributario italiano, sono ricomprese nel novero l'Ires e l'Irap, ecludendo l'Iva, l'Imu e gli altri tributi. Entrando nel merito dei...