Lo IASB ha pubblicato la nuova interpretazione per affrontare i casi in cui vi sono operazioni o poste di bilancio caratterizzate da elementi di incertezza. Tali indicazioni devono essere applicate ai bilanci con inizio 1.01.2019.
I principi contabili internazionali demandano allo IAS 12 il trattamento contabile delle imposte correnti e differite. Va però precisato che poche indicazioni sono fornite qualora, come spesso accade, il trattamento fiscale di un'operazione o di una posta di bilancio sia caratterizzata da elementi di incertezza. Tale aspetto, ritenuto particolarmente importante, anche alla luce di applicazioni non uniformi che spesso hanno minato il principio di comparabilità dei bilanci, è stato affrontato nel dettaglio dallo IASB che, in data 7.06.2017, ha pubblicato l'interpretazione IFRIC 23 - Uncertainty over Income Tax Treatments.
L'interpretazione, di recente omologazione, si applica a partire dai bilanci riferiti a esercizi aventi inizio il 1.01.2019 o data successiva. L'obiettivo del documento è quello di chiarire come applicare i requisiti relativi alla rilevazione e alla valutazione (di cui allo stesso IAS 12) quando vi sia incertezza sui trattamenti ai fini dell'imposta sul reddito. Trattandosi di un'interpretazione nell'ambito dello IAS 12, va tenuto presente che è applicabile alle sole imposte che prevedono la determinazione di una base imponibile quale differenza tra ricavi e costi (per esempio, Ires e Irap).
Entrando nel merito dei contenuti, l'interpretazione definisce “trattamento fiscale” il trattamento applicato, o che si intende applicare, in sede di dichiarazione dei redditi per la...