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Imposte e tasse 14 Dicembre 2020

Il 110% fa il pieno di documenti tecnici, attestazioni e dichiarazioni

Disposizioni di legge, istruzioni di prassi e dottrina a profusione, anche alla luce degli importi riconosciuti. Passiamo in rassegna la documentazione che deve consegnare il beneficiario, a partire dal titolo di possesso o detenzione dell'immobile.

Il professionista che si trova a rilasciare il visto di conformità è chiamato a eseguire un'attività ricognitiva enorme ma necessaria, per evitare di rispondere personalmente di una non sufficiente attività di controllo, sebbene di natura formale. Chiarito che si tratta di un mero controllo formale (visto leggero) e che il professionista deve essere in possesso di una polizza con un massimale adeguato e non inferiore a 3 milioni di Euro, è necessario passare in rassegna la documentazione consegnata dal beneficiario a partire dal titolo di possesso o detenzione dell'immobile, verificando anche la presenza di numerose dichiarazioni e attestazioni nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000. Si parte dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio dello status di familiare convivente che, come più volte indicato, deve sussistere al momento dell'avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se precedente, sebbene il dato possa risultare dai registri anagrafici, dalla dichiarazione attestante la presenza di reddito imponibile e da quella con cui si attesta che l'immobile non è utilizzato nell'ambito delle attività d'impresa o professionali. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari non di proprietà dal locatario o comodatario, il fruitore della detrazione deve ottenere un consenso all'esecuzione dei...

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