Ancora una volta un legislatore poco ragionevole e un governo distratto da altre questioni stanno generando un tormentone ingiustificato e ingiustificabile, sulla questione delle nuove nomine dell'organo di controllo e/o revisore delle società di capitali di minori dimensioni, definite in modo altrettanto inopportuno “nano imprese”. La questione è nota da mesi e l'unica causa deve essere ricercata nell'ingiustificata fretta di pubblicare in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 14/2019, di cui si conoscono, tra l'altro, le ulteriori modifiche di prossima pubblicazione.
Sarebbe bastato attendere la data del 1.04.2019 per fare quadrare tutti i conti delle nomine, in quanto tutti i termini obbligatori sarebbero caduti nel 2020 e gli esercizi su cui effettuare la parametrazione dei limiti sarebbero stati il 2018 e il 2019, così come logica vorrebbe; sappiamo, infatti, quanto poco ragionevole sia la nomina dei sindaci e/o dei revisori a distanza di 7/8 mesi dall'approvazione del bilancio che ne determina definitivamente l'obbligo.
Vero è che i principi ISA prevedono cosa deve fare il revisore anche in queste situazioni, che non sono però “naturali”, ma “eccezioni” a una regola logica: un soggetto deve giudicare ciò che ha verificato durante l'intero esercizio, a maggior ragione in situazioni di inesistenza di un precedente organo di controllo e/o revisore. Il problema è la latitanza del legislatore nei confronti non solo di imprese, professionisti e associazioni di categoria, ma anche e soprattutto di organi di natura pubblica preposti al controllo come i Conservatori dei Registri delle Imprese; tali organismi stanno cercando di tamponare le falle delle norme, senza violarle, ma determinando linee interpretative che consentano almeno di evitare la trasformazione del tormentone in un meccanismo assurdo, dotato di sanzioni proprie e improprie.
È stato infatti accolto con favore il documento di Unioncamere di dicembre che ha disinnescato quantomeno la sanzione impropria delle nomine di iniziativa del Tribunale, prevedendo una segnalazione preventiva alle società che risultassero inadempienti al 16.12.2019 e che dovranno così provvedere.
Purtroppo molti scrivono non per risolvere i problemi ma per generarli, quindi non si capisce con quale finalità qualche testata abbia pubblicato articoli di dottrina secondo cui, a fronte di una moratoria delle sanzioni improprie, si sarebbe dovuto comunque provvedere all'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 2631 C.C. per quegli amministratori che non avessero convocato le assemblee di nomina entro il 16.12.2019.
Dalla combinazione di tali fattori è scaturita una presa di posizione di qualche Conservatore (per esempio Padova) che ha tracciato, seppur tra le righe, un modus operandi che potrebbe (il condizionale è d'obbligo) salvare da entrambe le sanzioni: delibera o determina dell'organo amministrativo che prende atto dell'obbligo di nomina e convoca entro il 16.12 l'assemblea dei soci per adempiere; assemblea deserta e conseguente obbligo degli amministratori (senza più termine tassativo) di convocare nuovamente l'assemblea che avrà l'onere di richiamare nel verbale definitivo l'assemblea convocata entro i termini ma andata deserta e di cui, a giudizio dei Conservatori, si dovrà dare notizia anche in nota integrativa.
Il documento di Padova concede una nuova apertura: si potrà provvedere a effettuare nomine anche non conformi allo statuto vigente, che non saranno respinte in attesa di una modifica dello statuto in sanatoria.
In ogni caso, allo stato attuale, pare non accoglibile alcuna tesi che, nel silenzio della norma, permetta di fare slittare la nomina all'assemblea di approvazione del bilancio relativo al 2019 sprovvisto di relazione dell'organo di controllo e/o del revisore; tale intervento normativo, auspicato nel documento congiunto di CNDCEC e Confindustria, non ha ancora trovato favorevole accoglimento.
Una domanda sorge a questo punto spontanea: era questa la ratio del legislatore? O si tratta ancora una volta di un episodio degno dell'indimenticata Armata Brancaleone?
