Com'è noto, l'art. 119 D.L. 34/2020 ha introdotto la possibilità di applicare la detrazione maggiorata del 110% anche alla messa in sicurezza degli edifici dal rischio sismico, compresi gli acquisti di case antisismiche; il successivo art. 121 ha previsto la possibilità di esercitare l'opzione per la cessione e sconto e, infine, l'art. 1, c. 58, lett. b), n. 2 L. 178/2020 (legge di Bilancio 2021) ha reintrodotto la detrazione per l'acquisto dei mobili. Sulle 2 situazioni sono sorte alcune perplessità, solo in parte superate grazie alle numerose risposte alle domande frequenti (Faq) e agli interpelli.
Il primo problema analizzato riguarda il contribuente che esegue interventi antisismici, per i quali spetta anche la detrazione del 110%, ai sensi dell'art. 119, c. 4 D.L. 34/2020 e che procede anche con l'acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici, con l'intenzione di esercitare l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d'imposta in luogo dell'utilizzo diretto del bonus.
Le Faq n. A08.7 sul sito della Presidenza del Consiglio evidenzia che l'art. 16, c. 2 D.L. 63/2013 prevede che “ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 (…) è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto di mobili e di grandi...