Tra le varie misure previste dal c.d. Decreto Agosto figura anche la revisione dell'impianto del bonus cashback previsto dall'art. 1, cc. 288-290 L. 27.12.2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020). Infatti, l'art. 73 del Decreto Agosto modifica il predetto comma 288, riscrive integralmente il comma 289, aggiunge i cc. 289-bis e 289-ter e incrementa la dotazione del fondo per le misure premiali in discorso. Lo scopo è ridurre l'uso del contante per il regolamento degli acquisti di beni e servizi, ancora troppo diffuso nel nostro Paese, specie in alcuni settori, sostituendolo con pagamenti elettronici mediante carte di credito o di debito, ossia con modalità di pagamento tracciabili, in modo da contrastare l'evasione fiscale.
Il provvedimento si inquadra così nelle iniziative messe in atto dal Governo per il contrasto dell'evasione e si affianca alle disposizioni del D.L. 26.10.2019 n. 124, convertito, con modificazioni, nella L. 19.12.2019, n. 157 con le quali è stato modificato l'art. 49, D.Lgs. 231/2007 (decreto Antiriciclaggio) al fine di ridurre le soglie di trasferimento di denaro contante, effettuato a qualsiasi titolo, a 1.999,99 euro dal 1.07.2020 al 31.12.2021 e a 999,99 euro dal 1.01.2022.
Per l'attivazione del bonus cashback, prevista dal 1.12.2020 e con cui si confida anche di stimolare i consumi, si attendono i decreti attuativi del Ministro dell'Economia e delle Finanze e al momento non è nota la forma che assumerà, conoscendosi solo le linee generali dell'agevolazione.
Beneficiari potenziali: persone fisiche maggiorenni residenti in Italia che, fuori dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione, effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici da soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi.
Bonus: il bonus consiste in un rimborso in denaro, di ammontare ancora non determinabile, a carico degli esercenti, alle condizioni, nei casi e sulla base dei criteri che verranno individuati con uno o più decreti dal MEF. Il Ministero dovrà stabilire le condizioni e le modalità attuative della misura premiale, incluse le forme di adesione volontaria e i criteri per l'attribuzione del rimborso, anche in relazione ai volumi e alla frequenza degli acquisti, gli strumenti di pagamento elettronici e le attività rilevanti ai fini dell'attribuzione del rimborso. Le ipotesi allo studio prevedono di riconoscere il 10% della spesa annuale che dovrà essere pari almeno a 3.000 Euro, distribuita su un numero di operazioni superiore a una determinata soglia, al fine di stimolare l'utilizzo dei pagamenti elettronici anche per gli acquisti di modico valore.
Modalità: i servizi di progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo destinato al calcolo del rimborso saranno affidati al sistema pagoPA realizzato dall'Agenzia per l'Italia Digitale, mentre le attività di attribuzione ed erogazione dei rimborsi e ogni altra attività strumentale e accessoria, inclusa la gestione dei reclami e delle controversie, saranno affidate alla Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa.
