Il cambio di regime Iva nell’ambito dell’azienda agricola
Nel valutare la convenienza della variazione, è necessario soffermarsi non solo al vincolo temporale previsto dalla normativa, ma soprattutto sulle disposizioni relative alla rettifica della detrazione sui beni mobili e immobili.
Come ogni fine anno, per le aziende agricole così come per ogni attività imprenditoriale, può essere tempo di valutazioni e soprattutto è tempo di pianificazione fiscale. Una delle valutazioni opportune proprio a livello fiscale, con l’inizio del nuovo periodo d’imposta, è quella del cambiamento del regime ai fini Iva.
Per il mondo dell’agricoltura, il regime che il legislatore ha previsto come naturale è quello di cui all’art. 34 D.P.R. 633/1972, vale a dire il regime speciale, che prevede il versamento dell’imposta sulla base delle percentuali di compensazione dei prodotti ceduti. In assenza di specifiche opzioni questo è il regime che di base, per legge, devono adottare i produttori agricoli che cedono i prodotti agricoli e ittici individuati nella Tabella A, parte prima, allegata al D.P.R. 633/1972. In sintesi, questo regime non consente la detrazione dell’Iva pagata per l’acquisto di beni, materie o prestazioni di servizi e prevede il versamento dell’imposta incassata sulle vendite in maniera forfettizzata, sulla base delle predette percentuali di compensazione.
Sempre il medesimo art. 34, c. 11, consente però al produttore di optare per la determinazione dell’imposta nelle modalità ordinarie, vale a dire liquidando l’imposta quale differenza tra l’Iva a debito derivante dalle vendite e l’Iva a credito che emerge dagli acquisti. Tale...