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Imposte e tasse 24 Ottobre 2018

Il canone a scaletta nelle locazioni non abitative


In materia di contratti di locazione di immobili adibiti a uso diverso dall’abitazione, la legge sancisce la libera contrattazione, intesa come la possibilità per le parti di decidere liberamente l’ammontare annuo dei canoni: data la natura commerciale e professionale delle parti, si presume che si trovino in una posizione di parità, potendo contare sullo stesso potere contrattuale. L’art. 32 L. 392/1978 stabilisce poi che il canone inizialmente stabilito può essere aggiornato, ma solamente al fine di neutralizzare l’incidenza della perdita del potere di acquisto della moneta. Pertanto, le pattuizioni di veri e propri aumenti del canone si devono ritenere nulle ai sensi dell’art. 79 L. 392/1978, in quanto dirette ad attribuire al locatore un canone più elevato senza rispettare i limiti posti dalla legge. Nonostante ciò, le disposizioni in materia non si pronunciano esplicitamente sulla fondatezza del cd. canone a scaletta, ossia quel canone di locazione che aumenta in modo graduale durante la durata del contratto di affitto. A favore si è però espressa la Cassazione, con la sentenza 21.06.2017, n. 15348, la quale considera legittimo prevedere un canone crescente per frazioni successive di tempo nell’arco del rapporto, purché il criterio dell’aumento progressivo sia obiettivamente prestabilito al momento della stipula del contratto e non risulti che le parti abbiano in...

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