Coop e terzo settore 22 Giugno 2023

Il “carattere aperto” degli ETS non esclude limitazioni all’adesione

Con sentenza 368/2023 il TAR della Regione Veneto accoglie il ricorso di un ente associativo che si è visto annullare l’istanza di iscrizione al Runts per carenza dei requisiti, quali la mancanza del c.d. “carattere aperto”.

Con specifico atto, la Direzione dei servizi sociali della Regione Veneto ha comunicato a un’associazione l’annullamento dell’istanza di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts). L’istanza di iscrizione era stata presentata tramite un notaio che, ai sensi dell’art. 22 D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) aveva dato atto delle condizioni previste per l’iscrizione. La Regione Veneto riteneva tuttavia che tali condizioni non fossero sussistenti, eccependo 2 questioni: l’Associazione non possiede il carattere aperto proprio degli ETS, poiché sono legittimati ad aderire soltanto le università e gli istituti di istruzione superiore; secondo l’art. 4 del Codice del Terzo settore, “non sono ETS le amministrazioni pubbliche (…) nonché gli Enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti Enti”. L’associazione istante, essendo un’associazione che comprende la possibilità di associazione per istituti di istruzione e universitari, sarebbe sottoposta al controllo di tali soggetti. L’associazione istante è ricorsa al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Veneto per l’annullamento dell’atto emesso dalla Direzione Servizi Sociali della Regione Veneto. Ha risposto il TAR, con sentenza n. 368/2023, partendo dall’esame statutario dell’Ente. A giudizio del Collegio,...

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