Il carattere di ruralità dei fabbricati agricoli strumentali
In vista del saldo Imu, è necessario verificare esclusivamente il requisito oggettivo (strumentalità all’attività agricola) senza che debbano essere presenti specifici aspetti di carattere soggettivo.
Anche in vista dell’imminente scadenza del saldo Imu, a seguito dell'art. 1, c. 750 della legge di Bilancio 2020, che ha previsto anche per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c. 3-bis D.L. 30.12.1993, n. 557, l’assoggettamento con aliquota base pari allo 0,1%, si rende necessario definire con precisione quello che è il perimetro della ruralità dei fabbricati agricoli strumentali. Il c. 3-bis sopra enunciato elenca una serie di fabbricati che sulla base della loro destinazione soddisfano il requisito oggettivo di ruralità, vale a dire quelli destinati ai seguenti fini:
protezione delle piante;
conservazione dei prodotti agricoli;
custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l’allevamento;
allevamento e ricovero degli animali;
attività di agriturismo;
abitazione dei dipendenti a tempo determinato o indeterminato con almeno 101 giornate lavorative annue;
ricovero di persone addette all’attività di alpeggio in zone di montagna;
uso ufficio dell’azienda agricola;
attività di manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative o loro consorzi;
esercizio di attività agricola in maso chiuso.
In tutte queste situazioni rileva solamente la destinazione dell’immobile allo svolgimento dell’attività agricola...