L'Agenzia delle Entrate emetteva un avviso di accertamento notificato a due presunti eredi del contribuente deceduto. Questi ultimi proponevano ricorso lamentando che, non avendo accettato l'eredità, non potevano rispondere delle obbligazioni tributarie del de cuius. Il giudizio tributario giungeva fin davanti alla Corte di Cassazione (ord. n. 17970 del 9.7.2018) la quale rigettava il ricorso dell'Amministrazione Finanziaria. In particolare, rilevava che secondo il consolidato orientamento della Corte stessa, la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, perché a tale effetto è necessaria anche l'accettazione del chiamato mediante "aditio" oppure per effetto di "pro herede gestio" oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 C.C. (Cass. n. 6479/2002; n. 11634/1991; n. 1885/1988; 2489/1987; n. 4520/1984; n. 125/1983). In considerazione di tale principio spetta a colui che agisca in giudizio nei confronti del preteso erede per debiti del "de cuius", l'onere di provare, in applicazione del principio generale contenuto nell'art. 2697 C.C., l'assunzione della qualità di erede, qualità che non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma che consegue...