Il coinvolgimento dei lavoratori nell'impresa sociale. Per legge
L'art. 11, D.Lgs. 112/2017 e il diritto di nomina di un componente sia nell'organo di amministrazione che dell'organo di controllo. Modalità che devono essere chiarite per stabilire i limiti e la portata della norma, che presenta caratteri di novità e di complessità.
L'art. 11, D.Lgs. 112/2017 disciplina il coinvolgimento di lavoratori, utenti e altri soggetti interessati all'attività dell'impresa sociale. Occorre premettere che questa disposizione è scritta in una logica d'impresa-comunità, un modello presente da tempo nel diritto commerciale tedesco, dove il rapporto capitale-lavoro, storicamente, non è stato di tipo conflittuale come in Italia, ma basato sulla composizione degli interessi dei soggetti coinvolti nell'impresa. Si noti che oggi da più parti si tende a sottolineare la vocazione sociale dell'impresa, ma, nel nostro caso, questo aspetto diventa un obbligo giuridico.
Prima di tutto, dobbiamo domandarci che cosa si intende per coinvolgimento dei lavoratori. Ai sensi dell'art. 11, c. 2, “per coinvolgimento deve intendersi un meccanismo di consultazione o di partecipazione mediante il quale i soggetti destinatari della norma siano posti in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni dell'impresa sociale”. Notiamo che questo è un dibattito non nuovo nella nostra dottrina lavoristica, favorito dall'entrata in vigore dello Statuto dei lavoratori (L. 300/1970). Le opinioni sull'argomento erano divergenti. Si andava da chi riteneva che i lavoratori avessero diritto a una semplice informativa sulla gestione, a chi sosteneva che si dovesse arrivare a una sorta di cogestione nell'esercizio dell'impresa stessa.
Il dilemma, in...