La L. 30.12.2010, n. 240, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 14.01.2011, n. 10 - Suppl. Ord. n. 11, è entrata in vigore dal 29.01.2011 e reca norme in materia di organizzazione delle università, personale accademico e reclutamento.
L'art. 2 stabilisce la composizione del collegio dei revisori dei conti in 3 componenti effettivi e 2 supplenti, di cui un membro effettivo, con funzioni di presidente, è scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato. Un componente effettivo e uno supplente sono designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) e un componente effettivo e uno supplente sono designati dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MIUR) tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso o revisori esterni abilitati.
La nomina dei componenti avviene con decreto rettorale, la durata del mandato può essere per un massimo di 4 anni e l'incarico è rinnovabile una sola volta. L'incarico di revisore non può essere conferito al personale dipendente della medesima università, inoltre almeno 2 componenti devono essere iscritti al Registro dei revisori contabili.
Il Miur e il Mef, con nota, su richiesta dell'università, designano i nominativi dei componenti effettivi e dei componenti supplenti, al fine di garantire ai loro Ministeri un controllo incisivo sull'operato dell'università.
Il collegio dei revisori provvede al riscontro degli...