Il 25.08.2021, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sono entrate in vigore le disposizioni di cui al D.L. 24.08.2021, n. 118 in materia di compensi dell'esperto nominato per la composizione negoziale della crisi d'impresa. I compensi devono tener conto anche dell'effettivo apporto prestato dall'esperto, laddove l'art. 16, c. 1 del decreto in commento stabilisce che “il compenso dell'esperto è determinato in percentuale sull'ammontare dell'attivo dell'impresa debitrice” prendendo come riferimento gli scaglioni indicati dall'articolo medesimo.
In mancanza di accordo tra le parti, il compenso è liquidato dalla commissione costituita presso le Camere di commercio del capoluogo della Regione e delle Province autonome di Trento e Bolzano ove ha sede l'impresa, ed è interamente a carico dell'imprenditore. Il provvedimento costituisce prova scritta idonea a norma dell'art. 633, n. 1 c.p.c. (ricorso per ingiunzione), nonché titolo per la concessione della provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 642 c.p.c.
All'esperto è dovuto il rimborso delle spese necessarie per l'adempimento dell'incarico, purché accompagnate dalla corrispondente documentazione. Non sono rimborsati gli esborsi sostenuti per la remunerazione dei soggetti dei quali l'esperto si è avvalso ai sensi dell'art. 4, c. 2 D.L. 118/2021, e cioè di soggetti...