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Società 07 Settembre 2022

Il concordato preventivo dopo le modifiche al Codice della crisi

Le novità di maggior rilievo contenute nel D.Lgs. 17.06.2022, n. 83 e commentate da Assonime riguardano il concordato preventivo e sono principalmente volte a rafforzare il ruolo dell’autonomia privata e a favorire la continuità aziendale.

Forme di concordato preventivo - Il concordato può essere proposto dall’imprenditore in stato di crisi o di insolvenza sulla base di un piano che consenta il pagamento dei creditori in misura non inferiore a quella che riceverebbero in caso di liquidazione. Il piano può prevedere: la liquidazione del patrimonio, la continuità aziendale in via diretta o indiretta (in capo a soggetto diverso dal debitore), l’attribuzione dei beni a un assuntore. Per il concordato liquidatorio ordinario rimangono fermi i requisiti previsti dalla versione originaria del Codice: apporto di risorse esterne che incrementi del 10% l’attivo; soddisfacimento del 20% dei creditori chirografari. Concordato liquidatorio semplificato - Al concordato preventivo si affianca il concordato liquidatorio semplificato, accessibile solo all’esito della composizione negoziata della crisi quando non sono percorribili le alternative stragiudiziali; non sono richiesti i requisiti sopra indicati ed è prevista una procedura più snella. In particolare, non è prevista la fase di ammissione alla procedura, né quella della votazione dei creditori, nel presupposto che già nel corso della composizione negoziata i creditori siano stati messi in condizione di valutare le proposte del debitore e di esprimere il proprio parere in relazione alle stesse, sotto la supervisione di un professionista che garantisce la...

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