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Revisione
18 Maggio 2022
Il consenso alla capitalizzazione degli intangibles
A norma all’art. 2426, c. 1, nn. 5 e 6 c.c. l’iscrizione nel progetto bilancio degli oneri pluriennali da parte degli amministratori è subordinata al consenso del collegio sindacale (o del sindaco unico).
I costi pluriennali sono costi che non esauriscono la loro utilità nell’esercizio in cui sono sostenuti e, per la loro natura straordinaria, possono essere iscritti nell’attivo sulla base di una scelta fondata su criteri di discrezionalità tecnica previo consenso del collegio sindacale. In particolare, trattasi di costi di impianto, di ampliamento, di sviluppo e di avviamento, quest’ultimo se acquisito a titolo oneroso. Tali voci, che ricadono nella più ampia categoria delle immobilizzazioni immateriali, sono caratterizzate da 2 peculiarità: l’utilità pluriennale e l’intangibilità e, in base all’art. 2426, c. 5 c.c., l’iscrivibilità nell’attivo dello stato patrimoniale solo in presenza del consenso del collegio sindacale.
La norma 8.4 delle Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate evidenzia che il collegio sindacale, per esprimere il proprio consenso, deve accertare che:
sia annualmente dimostrata l’utilità futura di tali costi;
esista una correlazione oggettiva con i relativi benefici futuri;
sia prevedibile, con ragionevole certezza, la loro recuperabilità.
L’organo di controllo deve, dunque, verificare, anche con l’ausilio del soggetto incaricato della revisione legale (che svolge procedure di revisione analitiche sul bilancio), se ricorrano i requisiti previsti dal principio contabile OIC 24 per...