L'utilità del consorzio si esplica in un'attività economica integrata e combinata, dove lo scopo concorrenziale delle imprese partecipanti viene denegato in virtù della collaborazione interaziendale. Tra i consorzi obbligatori si inserisce la fattispecie disciplinata dall'art. 11, c. 9, D.L. 189/2016: “Per l'esecuzione degli interventi unitari sugli edifici privati o di proprietà mista pubblica e privata, anche non abitativi, i proprietari si costituiscono in consorzio obbligatorio entro 30 giorni dall'invito loro rivolto dall'ufficio speciale per la ricostruzione. La costituzione del consorzio è valida con la partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il 51% delle superfici utili complessive dell'immobile, determinate ai sensi dell'art. 6 D.M. Lavori pubblici 5.08.1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20.08.1994, n. 194, ricomprendendo anche le superfici ad uso non abitativo”.
Sebbene tale tipologia di consorzio abbia natura associativa, giurisprudenza di legittimità ha statuito che si applica la disciplina dettata dal Codice Civile sul condominio, dove compatibile.
Il consorzio predetto si costituisce per atto pubblico grazie al quale il consorzio diviene un vero e proprio soggetto giuridico e, al pari di qualsiasi altro soggetto giuridico, deve dotarsi di apposita organizzazione interna per l'espletamento dell'attività sociale che obbligatoriamente deve...