L’Amministrazione Finanziaria opera un accertamento mediante studi di settore, imputando e contestando al contribuente un maggior reddito. In siffatto contesto, a quali condizioni l’attività del Fisco può ritenersi legittimamente operata? A dare una risposta al quesito, ci ha pensato la Suprema Corte (Cass.Civ., Sez. V), con la sentenza 18.09.2019, n. 23252. I Giudici di Piazza Cavour, in adesione a un orientamento in realtà piuttosto datato, hanno avuto modo di chiarire che la procedura di accertamento tributario basato su una metodologia standardizzata, fondata sulla applicazione di parametri come negli studi di settore, costituisce un sistema di presunzioni semplici la cui gravità, precisione e concordanza non deve essere desunta ex lege dallo scostamento del reddito dichiarato, rispetto ai parametri presi in considerazione ed elaborati in genere come strumenti di ricostruzione statistica della redditività, ma nasce solo ad esito del contraddittorio.
Il ricorso al contraddittorio risulta imprescindibile e causa di nullità dell'accertamento stesso, qualora non osservata dal Fisco. Ciò vuol dire che non solo le Entrate devono provvedere a esperire il contraddittorio, ma soprattutto che il contribuente può utilmente fruire di tale opportunità per opporre al Fisco le proprie istanze difensive. Con ciò si vuole porre in rilievo che qualora il contraddittorio risulti opportunamente avviato e...