In un momento di crisi per le imprese come quello attuale, trovare fonti di finanziamento alternative alle più note potrebbe essere importante per dare continuità all'attività aziendale. Tra queste spiccano due tipologie contrattuali simili tra loro ma differenti per alcuni aspetti: l'associazione in partecipazione e la cointeressenza.
L'associazione in partecipazione è disciplinata all'art. 2549 e seguenti C.C. Per semplificare, si tratta del contratto con cui l'associante (impresa), in cambio del corrispettivo dell'apporto, attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o anche di uno o più affari. Il soggetto che partecipa all'impresa o al singolo affare commerciale conferisce una somma a titolo di finanziamento. Invece di riceverne gli interessi, alla conclusione della particolare attività prevista dal contratto o di un singolo affare, parteciperà in misura proporzionale, come da contratto, agli utili ricavati dall'impresa associante. Nel contratto di associazione, salvo diversamente concordato, l'associato partecipa sia agli utili che alle perdite. Ovviamente, in caso di perdita, quest'ultima non può essere superiore all'apporto dell'associante.
L'art. 2554 C.C. prevede una tipologia ulteriore di contratto simile all'associazione, che è quello di cointeressenza: impropria, allorquando viene apportato capitale o lavoro con...