Coop e terzo settore 11 Marzo 2021

Il controllo interno negli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti

La riforma del Terzo settore prevede un organo di controllo e la revisione legale dei conti, “nel rispetto della struttura” interna.

Tanto la funzione dell'organo di controllo, quanto l'affidamento dell'incarico per la revisione legale dei conti (D.Lgs. 39/2010 che attua la direttiva 2006/43/CE) sono di fatto entrati nei radar dell'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto. Di recente, tale attenzione è stata ulteriormente sollecitata dall'art. 31 D.Lgs. 117/2017, Codice del Terzo Settore, e dall'art. 10 D.Lgs. 112/2017, Decreto sull'Impresa Sociale, che prescrivono la presenza dell'organo di controllo e la revisione legale dei conti qualora l'ente superi i parametri relativi al valore dell'attivo, al valore delle entrate e al numero di occupati. Mentre per le società è lo stesso legislatore a esigere un collegio sindacale, e per le persone giuridiche private, in primis le fondazioni, è un fatto ormai abbastanza acquisito l'inserimento in statuto del collegio dei revisori, altrettanto non può dirsi per gli enti ecclesiastici. L'assenza di un organo di controllo negli enti della Chiesa cattolica dipende anzitutto dal fatto che l'ordinamento canonico ha storicamente affidato la vigilanza sugli atti di amministrazione non a organismo interno, ma a un soggetto esterno (cann. 638 e 1281), di norma anche dotato di un potere gerarchico sugli amministratori: il vescovo rispetto al parroco che amministra la parrocchia e al consiglio direttivo di una fondazione di culto; il superiore religioso nei confronti del religioso che...

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