Le imposte anticipate, riferite a perdite fiscali ed eccedenze ACE non ancora utilizzate, per le società che cedono a titolo oneroso crediti deteriorati, si trasformano in credito d'imposta. È questo, in estrema sintesi, quanto dispone l'art. 55 D.L. 18/2020, rubricato “Misure di sostegno finanziario alle imprese”. La norma in questione sostituisce integralmente l'art. 44-bis D.L. 34/2019 che prevedeva una simile agevolazione limitatamente alle società con sede legale in alcune Regioni del Mezzogiorno. Sotto il profilo soggettivo la norma fa riferimento alle società in genere, anche se appare pensata prevalentemente per i soggetti Ires, mentre sotto il profilo oggettivo sono necessarie precise condizioni:
• la cessione a titolo oneroso di crediti (sia commerciali che finanziari), purché non si tratti di cessioni fra società appartenenti allo stesso gruppo, entro il 31.12.2020, per i quali si sia verificato il mancato pagamento del debitore per un periodo superiore a 90 giorni dalla data di scadenza;
• la presenza di perdite fiscali riportabili ai fini Ires o eccedenze ACE non ancora utilizzate e non convertite in credito Irap.
Ma veniamo alla misura del credito d'imposta. L'importo massimo ammissibile non può superare il 20% del valore nominale dei crediti ceduti. Questo lascia intendere che è irrilevante il prezzo di cessione di tali crediti. La norma precisa, inoltre, che le...