Il credito del professionista non è sempre prededucibile
L’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa ha introdotto novità nell’ambito della disciplina della prededuzione dei crediti dei professionisti.
Come noto, i crediti prededucibili devono essere soddisfatti per il capitale, le spese e gli interessi con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare del debitore, tenuto conto delle rispettive cause di prelazione, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.
La disciplina dei crediti prededucibili era contenuta all'art. 111-bis e seguenti L.F., che stabiliva che questa particolare categoria di crediti dovesse essere accertata mediante la disciplina prevista per l’accertamento del passivo e dei diritti reali mobiliari dei terzi, con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti durante l’esercizio provvisorio, e di quelli sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi del Curatore o del Commissario Giudiziale.
Ai sensi dell’art. 6 del Codice della crisi, invece, oltre ai crediti così espressamente qualificati dalla legge, sono prededucibili:
i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall’organismo di composizione della crisi di impresa di cui al capo II del titolo II e dall’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento;
i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a...