Coop e terzo settore 07 Novembre 2022

Il credito d'imposta per beni strumentali nelle Onlus

La disciplina delineata dall’Agenzia attribuisce rilevanza alla presenza e allo svolgimento di attività commerciali all’interno dell’ente che intende fruire del credito di imposta per beni strumentali nuovi.

Nella risposta all’interpello n. 522/2022, l’Agenzia delle Entrate traccia una linea ben definita in ordine alla possibile fruizione del credito di imposta per beni strumentali da parte delle associazioni iscritte all’anagrafe Onlus. In particolare, l’istante, associazione iscritta all’anagrafe Onlus, dotata di partita Iva per lo svolgimento delle attività direttamente connesse a quelle istituzionali, espone nell’interpello di aver acquistato nel 2021 beni strumentali nuovi per l’esercizio delle sole attività direttamente connesse a quelle istituzionali, chiedendo la possibilità di fruire del bonus fiscale previsto dall’art. 1, cc. da 1051 a 1065 L. 178/2020 (credito di imposta per beni strumentali nuovi), ritenendo l’istante di essere in possesso dei requisiti imposti dalla norma. In particolare, ritenendo che l’esclusione dalla formazione del reddito imponibile derivante dall’esercizio di attività direttamente connesse, disposta dal c. 2 dell’art. 150 del Tuir, non possa inficiare la spettanza del credito di imposta. Risponde l’Agenzia asserendo che la Onlus potrà fruire dell’agevolazione in oggetto se le attività per cui sono acquistati i beni strumentali si qualificano, ai fini fiscali, come attività aventi natura commerciale. Tuttavia, come evidenziato nella circolare 26.06.1998, n. 168, con l’introduzione dell’art....

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