- dall’applicazione del D.P.R. 633/1972 e dal sistema delle detrazioni caratteristico dell’imposta;
- dai versamenti operati durante l’anno e relativi anche all’acconto di dicembre;
- dal credito dell’anno precedente;
- dall’acconto versato in eccesso.
Focalizziamoci ora sul credito potenziale: il punto di partenza è una dichiarazione che ha versamenti periodici omessi, non importa per quale ragione, anche in applicazione di un differimento previsto dalla legge.
La domanda che dobbiamo farci e che rappresenta un passaggio indispensabile, di fatto un vero e proprio test obbligatorio, per comprendere come la nostra dichiarazione dovrà essere compilata prestando attenzione alla formazione o meno di un credito “potenziale” è la seguente: se, e sottolineo se, tutti i versamenti periodici fossero stati operati cosa presenterebbe la dichiarazione come saldo?
- un credito! Se ottenessimo un credito allora saremmo in presenza di un credito potenziale e compileremmo il rigo VL41;
- un debito! Se, invece, ottenessimo un debito non saremmo in presenza di un credito potenziale e non saremmo tenuti a compilare il rigo VL 41.
Nel quadro VL del modello Iva sono indicati esclusivamente i versamenti effettivamente eseguiti e non anche quelli sospesi, come ad esempio quelli previsti a seguito di norme agevolative Covid e che sono, invece, riportati nel rigo VA16 (rammentiamo che 2 anni fa si era in presenza di un rigo VA16 particolarmente articolato).
In breve, di fronte ai versamenti omessi e un credito Iva potenziale abbiamo solo due possibilità: recuperiamo l’Iva attraverso una dichiarazione integrativa oppure dobbiamo operare con il quadro VQ.
Facciamo quindi un esempio. Poniamo che una dichiarazione Iva 2023, relativa al 2022, abbia tutti i versamenti mensili regolarmente effettuati eccetto l’acconto Iva di dicembre per 8.000 euro. Facciamo il test e poniamoci le domande poc’anzi indicate.
Se tutti i versamenti periodici fossero stati operati cosa presenterebbe la dichiarazione?
Ai fini dell’esempio consideriamo un credito di 7.000 euro.
Allora abbiamo un credito potenziale di 7.000 euro che risulta bloccato fino a quando non si comincia a saldare anche mediante pagamento (anche parziale) l’acconto di 8.000 euro (avviso bonario, cartella, ravvedimento spontaneo).
Come già accennato se la dichiarazione finisse comunque con un saldo a debito non si genererebbe alcun credito potenziale. In questo secondo caso, per l’acconto avremo o l’avviso bonario o procederemo con il ravvedimento senza implicazioni sulle dichiarazioni future.
Si evince, quindi, che nella gestione del credito potenziale dobbiamo fare attenzione a due macrocategorie rappresentate rispettivamente da:
- versamenti spontanei sotto forma di ravvedimento operoso;
- versamenti non spontanei rappresentati da avvisi bonari e cartelle esattoriali oppure da dilazioni previste da specifiche norme (es. agevolazioni Covid-19).
